sabato 17 novembre 2007

CARA BANCA, APPELLARSI ALL'ARTICOLO 31 NON BASTA PIU'

La maggior parte degli imprenditori, che hanno visto andare in fumo le proprie realtà aziendali per l'acquisto di uno o più prodotti derivati, non ha, spesso, il coraggio di raccontare la propria vicenda perchè la stessa causa della loro fine (i prodotti derivati) è stata sottoscritta, ingiustamente, da loro stessi.
A volte il fatto di aver oggettivamente compiuto un errore, di non aver usato maggiore prudenza, crea quella condizione di rassegnazione, pur ben sapendo che il raggiro vi è stato.
E' bene spiegare che quete paure sono ingiustificate.
Lasciando per un attimo da parte la spiegazione di cosa è realmente un PRODOTTO DERIVATO ( nei prossimi giorni avremo modo di capirlo meglio), è bene concentrarsi su quanto il cittadino comune è adeguatamente tutelato dagli enti (Banca d'Italia e Consob) preposti a tale compito.
Bene, proprio per il fatto che questo tipo di prodotto finanziario è estremamente coplesso, la Consob, per questi ed altri prodotti, con il Reg. Consob n.11522/98 ha fatto in modo di tutelare in maniera inequivocabile tutti i risparmiatori.
In particolare nella Parte II (Disciplina della prestazione dei servizi di investimento e accessori e del servizio di gestione collettiva del risparmio) dall'art. 26 all'art. 30 sono citate tutta una serie di regole alle quali l'intermediario finanziario dave attenersi per poter proporre alcuni tipi di investimenti.
Così, ad esempio, l'art. 29 cita "Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione." e ancora "Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione."
A tali tutele vi è però un'eccezione: il famoso art. 31, il quale esonera l'itermediario ad adottare le misure di cui agli articoli precedenti per determinate categorie di operatori. Tali categorie corrispondono atutti quei soggetti che per il loro status possono essere considerati operatori qualificati, in particolare il 2° comma cita: "Per operatori qualificati si intendono gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine le attività svolte dai soggetti di cui sopra, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, le società iscritte negli elenchi di cui agli articoli 106, 107 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i promotori finanziari, le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal Testo Unico per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, le fondazioni bancarie, nonché ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante."
Le ultime righe di questo comma sono quelle che hanno dato la serenità agli Istituti di credito di sguinzagliare i propri dipendenti per vendere senza alcuna remora i famigerati prodotti a chiunque!
L'iter è presso che il seguente: il funzionario di banca, senza entrare troppo nei particolari, tra le tante carte che fa firmare al malcapitato, ottiene la firma di un prestampato dallo stesso Istituto , con il quale il cliente dichiara di essere Amministratore della società e di ritenersi OPERATORE QUALIFICATO!
Con questa dichiarazione, controfirmata dal cliente, l'intermediario sostiene di essere esonerato da qualunque obligo di ulteriore chiarezza sullo strumento che sta proponendo.
MA, PURTOPPO PER LORO NON E' ESATTAMENTE COSI'!
La maggior parte delle ultime sentenze in materia di prodotti derivati hanno giustamente decretato quanto segue: la firma che l'amministratore ha posto sotto l'autodichiarazione (preparata dall'Istituto), non è di per sè esaustiva per ritenere il firmatario un reale operatore qualificato.
Chiarendo ulteriormente, la forma mentis che il regolamento Consob segue nell'articolo di cui sopra è legata alla necessità di rendere più esaustivo possibile l'elenco dei soggetti che sono operatori qualificati; così l'eventuale operatore qualificato la cui attività non dovesse rientrare nell'elenco dei soggetti qualificati, può egli stesso certificare la sua qualifica.
Tradotto: prima sei un operatore qualificato poi dichiari tale status con l'autodichiarazione, non è l'autodichiarazione che ti rende operatore qualificato.
La maggior parte di coloro i quali hanno firmato la benedetta autodichiarazione non erano di per sè operatori qualificati, è per questo che le banche hanno venduto così tanti derivati!
Purtroppo, cari banchieri, più andiamo avanti con questa vicenda, e più questa firma sembra non bastare a scagionarvi dalle vostre oggettive responsabilità!

2 commenti:

Anonimo ha detto...

http://dagospia.excite.it/esclusivo.html

io se fossi in te leggerei questo articolo e poi agirei di coneseguenza..

ciao Barbara.

PS: facci sapere.

Anonimo ha detto...

La giurisprudenza è ancora divisa in merito alla valenza della dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 31 Reg. Consob 11522/98. Di recente è stata pubblicata una sentenza che attribuisce valore ad una siffatta dichiarazione. Per tale motivo ritengo che prima di agire nei confronti delle banche è quantomai necessario sottoporre i contratti swap sottoscritti ad una approfondita e seria analisi tanto dal punto di vista tecnico finanziario quanto da quello legale. Ciò al fine di poter individuare fin dall'inizio tutte le carenze dei contratti stessi - e spesso ve ne sono, anche a prescindere dall'eventuale rilascio di una dichiarazione ex art. 31 Reg. Intermediari - e quindi, ove ve ne siano i presupposti, instaurare una seria trattativa con la banca. Michela Schirò - mschiro@studiolegalemartinoli.com